U.S. TREMONTI
Vione
 
  
Statuto U.S.Tremonti

ART.1 
E' costituita in Vione l'Unione Sportiva Tremonti con lo scopo di favorire e promuovere in collaborazione con la Parrocchia, il Comune e le associazione esistenti in paese, l'esperienza dello sport, intese non solo come pratica agonistica ma anche come mezzo di educazione alla socialità, di maturazione umana e morale, nonché‚ l'ampliamento ed il miglioramento delle strutture sportive esistenti in paese.

ART.2
L'U.S. garantisce, nel limite delle proprie possibilità e competenze e degli impianti reperibili, le varie attività sportive.

ART.3
L'U.S. Tremonti-Vione è un'associazione apartitica a carattere sportivo, che si preoccupa di promuovere attività di massa ed incontri formativi per soci e simpatizzanti; ne fanno parte tutti i cittadini che ne chiedano la associazione.

ART.4
L'U.S. reperisce i fondi per le proprie attività da: quota tessera, contributi volontari di soci e simpatizzanti, contributi da Enti pubblici e privati e da proprie iniziative.

SOCI

ART.5 
Sono previste le seguenti categorie di soci:
 - soci effettivi;
 - soci simpatizzanti;
 - soci onorari.
Sono soci effettivi coloro che svolgono attività sportiva ed hanno versato la quota associativa decisa annualmente dall'Assemblea.
Sono soci simpatizzanti coloro che, non svolgendo attività sportiva, ne chiedono l'associazione.
Sono soci onorari coloro che, per particolari benemerenza, verranno preposti dal Consiglio.

ART.6
La qualifica di socio si perde:
- per dimissioni, da presentare per iscritto;
- per morosità, in caso di mancato pagamento della quota associativa;
- per radiazione, preannunciata nei confronti del socio che si comporti in contrasto con la buona educazione integrale, oppure commetta mancanze verso il Consiglio e verso i soci.
La radiazione sarà proposta dal Consiglio all'Assemblea la quale dovrà decidere con votazione segreta.

ART. 7
Provvedimenti disciplinari da adottare:
- ammonizione scritta;
- sospensione temporanea da ogni attività e da incarichi a seconda dei casi.
I provvedimenti verranno decisi dal Consiglio.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8
L'Assemblea dei soci è composta da tutti coloro che saranno in regola con la quota associativa.

ART. 9
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente o dal suo vice, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno; può essere convocata, in seduta straordinaria, per richiesta di almeno due terzi del Consiglio e su richiesta di almeno un quinto dei soci.

ART. 10
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, se saranno presenti la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, dopo mezz'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 11
E' competenza dell'Assemblea:
approvare il programma annuale, il rendiconto e votare la nomina del Consiglio scegliendo su una lista di soci che si dichiarano disponibili e che abbiano compiuto il 16° anno d’età.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12
Il Consiglio è composto da dieci membri eletti più il Parroco quale membro di diritto; dura in carica anni due.
Il Consiglio può deliberare se il numero dei presenti non sarà inferiore ai due terzi dei Consiglieri.

ART. 13
Il Consiglio, nella sua prima seduta, elegge nel proprio interno:
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere

ART. 14 
Il Consiglio, presieduto dal Presidente o da suo delegato, si riunisce di regola una volta ogni sei mesi, oppure in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia proposta da almeno due consiglieri.
Del Consiglio fanno parte, oltre ai Consiglieri, il Parroco come membro di diritto.

ART. 15 
E' compito del Consiglio convocare l'Assemblea, predisporre il programma, presentare il rendiconto finale.

ART. 16
Decade dalla mansione di Consigliere che per tre volte sarà assente ingiustificato, oppure vedi ART. 6.

ART. 17
Il Consigliere che, per dimissioni o decadenza, cessa la propria attività, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

PRESIDENTE

ART. 18
Il Presidente, o il Vicepresidente ha la rappresentanza legale dell'U.S. Tremonti; egli convoca e presiede il Consiglio, coordina le attività e firma i verbali.
Ha la durata in carica pari al Consiglio.

SEGRETARIO

ART. 19 
Il Segretario, è tenuto a compilare i verbali dall'Assemblea e del Consiglio nonchè a coordinare il normale andamento dell'U.S.

TESORIERE

ART. 20
Il Tesoriere terrà costantemente aggiornato il libro cassa.
E' autorizzato dal Consiglio ai pagamenti, corredati da pezze giustificative.
Predisporrà a fine anno regolare consuntivo da presentare all'Assemblea.

ART. 21
Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme di legge vigenti, in modo particolare le norme C.S.I.

ART. 22
Ogni variazione al presente statuto, dovrà essere approvata dall'Assemblea.

 
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